Responsabile lavori

I compiti del responsabile dei lavori sono definiti dall’art.90 del D.Lgs. n. 81 del 2008. Il suo è un ruolo fondamentale in quanto, sostituendo il committente, lo esenta quasi completamente dagli oneri derivanti dal Testo Unico per la salute e sicurezza dei lavoratori e ne assorbe tutti i poteri e le responsabilità per presidiare il cantiere e per esserne il primo garante.

Nella fase di progettazione dell’opera e, in particolare, al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, il responsabile dei lavori deve attenersi alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dall’art.15 del D.Lgs. n.81 del 2008.

Una volta identificata l’impresa appaltatrice e prima che gli venga affidato l’incarico di eseguire l’opera, uno dei compiti del responsabile dei lavori è accertare l’idoneità tecnico-professionale della stessa, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, acquisendo tutti i documenti previsti da normativa.

Prima che il cantiere inizi, designa il CSE – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, verificando che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.81 del 2008, e trasmette la notifica preliminare alla ASL competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro. Una volta identificata l’impresa appaltatrice e prima che gli venga affidato l’incarico di eseguire l’opera, uno dei compiti del responsabile dei lavori è la verifica dell’idoneità tecnico-professionale (VITP) della stessa, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, acquisendo tutti i documenti previsti dal comma 9 dell’art. 90 e dall’allegato XVII del T.U. sulla sicurezza.

Esempio del più significativo ruolo di responsabile dei lavori ricoperto: